Il corretto utilizzo dei CEL in attesa di apposizione del Visto dell‘autorità preposta alla tutela del bene

Il comunicato del Presidente ANAC del 30/01/2025 all’interno del quale (punto 2) viene esplicitato il corretto utilizzo dei Certificati di Esecuzione Lavori per i quali è prevista l’apposizione del Visto dell‘autorità preposta alla tutela del bene.

Parliamo quindi dei certificati che contengono lavorazioni in almeno una tra le seguenti categorie: OG2, OS2-A, OS2-B ed OS25.

Il comunicato chiarisce in quale maniera possa essere utilizzato un certificato, in attesa dell’apposizione del Visto, contenente oltre alle suddette lavorazioni anche altre categorie, non interessate all’atto approvativo della Soprintendenza.

Ad esempio, un certificato contenente lavorazioni in OG2, OG11 e OG3 che è stato redatto in ogni sua parte e che risulta mancante unicamente del visto finale della Soprintendenza.

In questo caso l’ANAC ci dice che la condizione per la quale è possibile ammettere lo sfruttamento ai fini dell’attestazione degli importi nelle categorie che non rientrano in lavorazioni sui beni culturali, è il carattere marginale dei lavori assoggettati al visto.

Vale a dire che, se l’opera realizzata presenti quote residuali di lavorazioni assoggettate al visto della Soprintendenza, in carenza di questo, gli importi delle diverse categorie possano essere comunque valutati ai fini del conseguimento della qualificazione.

In concreto, per “quote residuali” si può intendere che la sommatoria degli importi delle lavorazioni sui beni culturali presenti all’interno del nostro certificato, non superi il 49,99% dell’importo totale.

Quindi riprendendo il nostro esempio, se abbiamo un certificato mancante del visto della Soprintendenza e così composto:

Potranno essere utilizzati gli importi in OG3 ed OG11 proprio in virtù del fatto che la OG2 (unica categoria presente in beni culturali) non supera il 49,99% dell’importo complessivo.

Invece, in quest’altro esempio, sempre con certificato mancante del visto:

Essendo la somma degli importi delle categorie sui beni culturali (OG2 ed OS2-A) pari al 51% dell’importo totale, la componente OG11 non potrà essere utilizzata ai fini dei calcoli dell’attestazione SOA.