Patente a crediti e SOA: un’opportunità di crescita per le imprese
Con la modifica dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), intervenuta ad opera del D.L. n. 19/2024 (convertito con Legge n. 56/2024) e la successiva pubblicazione del Regolamento attuativo (D.M. 132 del 18 settembre 2024) e della Circolare 4/2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dal 1° ottobre 2024 entra in vigore la c.d. “Patente a crediti per la sicurezza sul lavoro”.
A partire da tale data, infatti, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad es. ingegneri, architetti, geometri, ecc.) sono tenute necessariamente a dotarsi della patente in questione, dimostrando di possedere una serie di requisiti, vale a dire: iscrizione alla CCIAA, adempimento degli obblighi formativi nei confronti dei lavoratori, designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), possesso di DURC, DVR e DURF.
Si parte da una dotazione iniziale per tutte le aziende pari a 30 crediti.
A questi possono essere sommati, così come indicato dal Regolamento:
- ulteriori 30 crediti, legati alla storicità dell’azienda:
- fino a 10 crediti attribuibili al momento del rilascio della patente sulla base della data di iscrizione alla C.C.I.A.A. (ad es. l’azienda ottiene 5 punti se iscritta da oltre 10 anni e non più di 15);
- 20 crediti attribuibili dopo il rilascio della patente a crediti calcolati assegnando 1 credito ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni.
- ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione di cui:
- 30 crediti, per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro come, in via esemplificativa e non esaustiva, utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, certificazione UNI ISO 45001, investimenti nella formazione dei lavoratori;
- 10 crediti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi come, in via esemplificativa e non esaustiva, il possesso di Certificazione SOA di I (1 punto aggiuntivo) e II classifica (2 punti aggiuntivi).
I crediti in possesso dell’azienda vengono decurtati in caso di specifici provvedimenti definitivi emanati nei confronti del lavoratore autonomo o dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa così come indicato nell’Allegato I-bis al D.Lgs. n. 81/2008.
Una dotazione inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili e l’attività in tali cantieri senza la patente o con una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, unitamente all’esclusione per un periodo di 6 (sei) mesi dalla partecipazione ai lavori pubblici.
Inoltre, l’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente è obbligato, fatta salva diversa valutazione adeguatamente motivata, in caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente, a sospendere la patente per un massimo di 12 mesi.
Nel caso invece di infortunio che causi inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente è data facoltà sempre all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente di decidere se attivare la procedura di sospensione.
Come facilmente intuibile l’introduzione della patente a crediti potrebbe irrigidire i sistemi organizzativi delle imprese.
Ecco, quindi, che assume enorme importanza quanto indicato all’interno del comma 11 sempre dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008. In base a quanto indicato, le imprese che conseguono l’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III non sono tenute al possesso della patente a crediti.
Questa indicazione si aggiunge a quella già precedentemente indicata secondo cui il possesso di un attestato di qualificazione SOA con classifica pari alla I o II è in grado di fornire all’impresa dei crediti aggiuntivi.
In conclusione, il legislatore attribuisce all’attestazione SOA e di conseguenza all’iter procedurale di verifica messo in atto dalle società come SOA23 S.p.A., autorizzate dall’Anac al rilascio dell’attestato di qualificazione, un valore che oltrepassa la specifica finalità per cui è stato creato. In questa maniera le imprese e gli organismi economici operanti nel mondo dei cantieri temporanei e mobili hanno davanti a loro l’opportunità, attraverso un piccolo investimento di tempo e risorse, di ottenere la qualificazione SOA che gli permetterebbe un duplice vantaggio competitivo:
- l’esenzione dal possesso della patente a crediti con tutte le conseguenze che si possono immaginare;
- la possibilità di poter entrare all’interno del mercato dei lavori pubblici.