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    Annotazioni riservate ANAC: cosa sono e cosa comportano

    Il Casellario informatico dei contratti pubblici opera presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici ed è disciplinato dall'articolo 222, comma 10, del D.Lgs. 36/2023. Il regolamento oggi vigente è quello adottato con delibera ANAC del 14 maggio 2025, n. 225, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2025, che ha sostituito integralmente il precedente. Qui trovi spiegato, in modo pratico, cosa sono le annotazioni riservate, chi le vede e cosa comportano davvero per un'impresa che lavora con la pubblica amministrazione.

    I tre livelli del Casellario

    Il Casellario non è un elenco unico: è organizzato per livelli di accesso, e non tutto quello che vi è iscritto è pubblico.

    Libera consultazione

    Accessibile a chiunque: contiene le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA e l'elenco delle SOA autorizzate.

    Riservato di sola consultazione

    Accessibile a stazioni appaltanti, enti concedenti e SOA, oltre che all'operatore economico per la propria posizione.

    Riservato all'Autorità

    Riservato ad ANAC, per l'attività di vigilanza e controllo.

    Domande frequenti

    Sono le notizie iscritte nel Casellario informatico dei contratti pubblici che non compaiono nel livello ad accesso pubblico, ma in un livello consultabile da stazioni appaltanti, enti concedenti e organismi di attestazione. Riguardano fatti relativi all'esecuzione di contratti pubblici o alla partecipazione alle gare, e servono a chi deve valutare l'affidabilità dell'operatore economico.

    Il livello riservato di sola consultazione è accessibile a stazioni appaltanti, enti concedenti e SOA. L'operatore economico può consultare la propria posizione attraverso i servizi ANAC, previa registrazione e attivazione del profilo dedicato alla consultazione del Casellario.

    Di regola no. L'unica ipotesi in cui l'iscrizione è di per sé causa di esclusione è quella prevista dall'articolo 96, comma 15, del D.Lgs. 36/2023, per le false dichiarazioni rese con dolo o colpa grave: in quel caso l'iscrizione opera ai fini dell'esclusione per un periodo fino a due anni. Tutte le altre annotazioni sono elementi che la stazione appaltante valuta ai sensi dell'articolo 98, gara per gara.

    No. Secondo il Consiglio di Stato, sezione V, sentenza del 12 agosto 2025, n. 7030, l'Autorità deve valutare la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati e la loro utilità rispetto alle finalità del Casellario, ma non può sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito l'inadempimento o l'illecito contestato all'operatore. Sono piani distinti: l'accertamento nel merito spetta al giudice, mentre la valutazione dell'affidabilità dell'impresa resta della stazione appaltante, in ogni singola procedura.

    Il procedimento si attiva con una segnalazione della stazione appaltante o di un altro soggetto obbligato, da trasmettere entro trenta giorni dal fatto rilevante o dalla sua conoscenza. Segue una fase preistruttoria e, se ne ricorrono i presupposti, l'avvio formale del procedimento, che viene notificato all'operatore economico.

    Sì. Il TAR Lazio, sezione I-quater, con sentenza del 13 luglio 2026, n. 12741, ha ribadito che il termine di centottanta giorni per la conclusione del procedimento di annotazione ha natura perentoria, mentre quello di trenta giorni per la segnalazione della stazione appaltante è ordinatorio. Considerando anche la fase preistruttoria, il procedimento non può superare i duecentosettanta giorni complessivi, salve le sospensioni espressamente previste dal regolamento applicabile. Nello stesso senso si è espresso il TAR Lazio, sezione I-quater, con sentenza del 7 gennaio 2026, n. 179.

    Dipende dal tipo di informazione iscritta: può essere di due o di tre anni, oppure coincidere con la durata della misura interdittiva. Al termine del periodo l'annotazione può essere oscurata su istanza dell'operatore economico. È previsto anche l'oscuramento anticipato in presenza di un provvedimento di annullamento o revoca, oppure a seguito di accordi transattivi.

    L'attestazione SOA e il Casellario sono due cose distinte, ma le SOA rientrano tra i soggetti che accedono al livello riservato di consultazione. Se hai dubbi sulla tua posizione, il momento giusto per verificarla è prima di avviare la pratica di qualificazione, non dopo.

    No. Il TAR Lazio, nella sentenza n. 12741 del 2026, ha precisato che l'annullamento dell'annotazione per tardività non rende irrilevante il fatto professionale che ne costituiva il presupposto e non esonera automaticamente l'operatore economico dai relativi obblighi dichiarativi nelle procedure successive. L'annotazione e il fatto che l'ha originata restano due cose distinte.

    Nota: le pronunce citate si riferiscono a procedimenti disciplinati dal regolamento del Casellario previgente, adottato sotto il decreto legislativo 50/2016. I principi affermati mantengono rilievo sistematico anche nel quadro del decreto legislativo 36/2023 e del regolamento adottato con delibera n. 225 del 2025. Questa pagina ha finalità informative e non costituisce consulenza legale.

    SOA23 S.p.A. è una Società Organismo di Attestazione: non svolge attività di assistenza legale e non interviene sulle annotazioni iscritte nel Casellario. Se stai valutando la qualificazione della tua impresa, puoi partire dalla guida all'attestazione SOA, leggere che cos'è l'ANAC e la pagina sul Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, oppure scriverci dalla pagina contatti.

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